Art. 17.
(Pubblicità).

      1. La presentazione alla vendita e la pubblicità dei prodotti erboristici non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche e sulle proprietà del prodotto e non devono essere tali da indurre ad attribuire allo stesso proprietà e funzioni diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d). Alla pubblicità dei prodotti erboristici si applicano altresì le disposizioni della parte II, titolo III, capo II, sezione I, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.